Il Presidente del Consiglio Municipale convoca le sedute all'occorrenza, almeno una volta ogni tre mesi (Art. 34 della Legge sull'autogoverno locale e regionale (Gazzetta Ufficiale, n. 98/19).
Il Presidente è tenuto a convocare le sedute dell'organo di rappresentanza entro massimo 15 giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta avanzata da almeno un terzo dei consiglieri.
In caso di mancata convocazione entro il periodo previsto di tre mesi, la seduta dell'organo di rappresentanza verrà convocata dal sindaco comunale/cittadino o dal presidente della regione entro massimo 8 giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta presentata da un terzo dei consiglieri.
Scaduti tutti i termini sopraccitati, la seduta verrà convocata dal sovrintendente dell'amministrazione di Stato addetto all'autogoverno locale e territoriale (regionale), previa apposita richiesta avanzata da almeno un terzo dei consiglieri.
La seduta dell'organo di rappresentanza dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla sua convocazione nonché in ottemperanza alle disposizioni precedentemente stabilite (Art. 34a della Legge sull'autogoverno locale e regionale /Gazzetta Ufficiale, n. 98/19).