La Legge sul diritto di accesso alle informazioni (Gazzetta Ufficiale, nn. 25/13 e 85/15) disciplina l'accesso e il riutilizzo delle informazioni di cui dispongono gli enti pubblici.
Ai sensi dell'Art. 3 della Legge sopraccitata, gli enti pubblici sono tenuti a garantire alle persone fisiche e giuridiche il diritto di accesso alle informazioni attraverso attività di carattere aperto e pubblico.
L'accesso e il riutilizzo delle informazioni prevede rispettivamente il diritto degli utenti di richiedere e reperire le informazioni e l'obbligo degli enti pubblici di consentire l'accesso ai dati richiesti, ovvero di pubblicare le informazioni indipendentemente dalle domande prodotte e in ottemperanza all'obbligo contemplato dalla legge o da altre disposizioni in vigore.
La Legge di cui sopra disciplina rispettivamente il diritto di accesso e riutilizzo delle informazioni, eventuali restrizioni, altresì le procedure per la realizzazione e la tutela del diritto di accesso e riutilizzo delle informazioni.
Le consultazioni pubbliche vengono attuate in osservanza alla Legge sopraccitata.
Le informazioni ufficiali della Città di Umago vengono diffuse attraverso il proprio sito web, ovvero per mezzo di atti e notificazioni disponibili in formato digitale ed accessibili senza previa presentazione dell'apposita domanda. Le rimanenti informazioni sono otenibili previa produzione dell'apposita domanda scritta o verbale.
Il diritto di accesso e riutilizzo delle informazioni è realizzabile presentando la relativa domanda all'Ufficiale addetto al rilascio informazioni tramite:
Sandra Vuica
G. Garibaldi 6
52470 Umago
tel: +385 (0)52 702 928
e-mail: pristupinfo@umag.hr
Ai sensi dei Criteri per la definizione dell'indennità a titolo delle spese materiali effettive e delle spese di recapito informazioni di cui all'Art. 19 comma 2 della Legge sul diritto di accesso alle informazioni, il rilascio delle informazioni soggiace al pagamento della rispettiva imposta amministrativa. I criteri in oggetto sono applicabili fino all'entrata in vigore dei criteri per la definizione e la riscossione dell'indennità di cui all'Art. 19 comma 3 della Legge sul diritto di accesso alle informazioni, i quali saranno disposti dal Commissario incaricato al rilascio informazioni.