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Immobili
Terreni
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Vendita

La Legge sulla proprietà e sugli altri diritti reali (Gazzetta Ufficiale, nn. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) stabilisce che, salvo diverse disposizioni, gli immobili di proprietà delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) possono essere alienati o gestiti in altro modo unicamente previo bando di concorso pubblico e dietro indennità fissata in base al prezzo di mercato.


La disposizione che disciplina l'amministrazione degli immobili tramite bando di concorso pubblico non è applicabile nei casi in cui i beni di proprietà delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) vengano acquisiti rispettivamente dalla Repubblica di Croazia e da altre unità di autogoverno locale/territoriale, altresì dalle persone giuridiche di proprietà assoluta o maggioritaria della Repubblica di Croazia o delle unità di autogoverno locale, stabilito l'interesse e il potenziale progresso economico e sociale di tutti i suoi cittadini.


Le unità di autogoverno locale possono vendere i terreni al prezzo di mercato precedentemente fissato a favore dei soggetti sottoindicati:

  • soggetti che necessitano di porzioni fondiarie causa formazione di particelle edificabili non edificate contemplate dalla licenza di ubicazione o dal piano di assetto particolareggiato, a condizione che le porzioni interessate non superino il 20% della particella edificabile prevista;
  • soggetti che sui propri terreni hanno eretto costruzioni senza previo reperimento del permesso di costruzione o altro atto analogo rilasciato dagli organi dell'amministrazione di Stato, ovvero che hanno eretto strutture in ottemperanza al piano di assetto particolareggiato o licenza di ubicazione, ma la cui particella edificabile prevista risulta ridotta fino ad un massimo del 20%, a condizione di reperire il permesso di costruire entro massimo un anno dalla sottoscrizione del contratto di compravendita,
  • altri casi previsti da leggi specifiche.


Il Decreto sulla disposizione degli immobili di proprietà della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, nn. 15/13, 9/16 e 12/17) disciplina la procedura, le modalità e le condizioni per la definizione del valore immobiliare, compresa la stipula del contratto di compravendita e la corresponsione del rispettivo importo.

Affitto

Ai sensi del Decreto sulla disposizione degli immobili di proprietà della Città di Umago (Gazzetta Ufficiale della Città di Umago, nn. 15/13, 9/16 e 12/17), i terreni edificabili di proprietà della Città di Umago possono essere concessi in affitto a persone fisiche e giuridiche ai fini di usufrutto temporaneo, ovvero fino all'approvazione dell'apposito provvedimento mediante il quale al terreno in questione viene assegnata la destinazione d'uso prevista dalla documentazione di assetto territoriale. Nella fattispecie, ciò può avvenire nei casi di utilizzo di magazzini all'aperto e finalità affini, coltivazioni agricole, assetto di aree verdi, utilizzo di edifici e strutture preesistenti, parcheggi ed esercizio di attività sociali e sportive.


I terreni edificabili di proprietà della Città di Umago vengono dati in affitto previa indizione dell'apposito bando di concorso pubblico.

Modulistica:

Provvedimenti relativi all'acquisto e affitto

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